Descrizione
La possibilitĂ di ricorrere allâistanza in autotutela coinvolge una disparata gamma di atti, emessi dalle pubbliche amministrazioni come ad esempio gli  avvisi, i verbali, le cartella esattoriali, ecc. Lâistituto in argomento consente al cittadino di rivolgere la propria richiesta al fine di ottenere soddisfazione della propria pretesa, direttamente dalla P.A. senza dover ricorrere al giudice.
Lâautotutela, in luogo del ricorso giurisdizionale, è, quindi, opportuna nel caso di vizi palesi dellâatto. Altrimenti, è consigliabile presentare un ricorso innanzi allâautoritĂ giudiziaria competente per evitare il decorso dei termini ed il conseguente cristallizzarsi della situazione.
La competenza ad effettuare la correzione è generalmente dello stesso Ufficio che ha emanato lâatto. Lâautotutela amministrativa infatti può essere definita come quel complesso di attivitĂ con cui ogni pubblica amministrazione risolve i conflitti potenziali ed attuali, relativi ai suoi provvedimenti o alle sue pretese (un atto illegittimo può essere annullato âdâufficioâ, in via del tutto autonoma, oppure su richiesta del cittadino). Il suo fondamento si rinviene pertanto nella potestĂ generale che lâordinamento riconosce ad ogni pubblica amministrazione di intervenire unilateralmente su ogni questione di propria competenza (ed è per questo che la si considera espressione del piĂš generale concetto di autarchia).
Lâannullamento dellâatto illegittimo comporta automaticamente lâannullamento degli atti ad esso consequenziali (ad esempio, il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta lâannullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e lâobbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base degli atti annullati.
Con la richiesta di autotutela, il cittadino non fa altro che segnalare allâamministrazione lâerrore in cui essa è caduta, sollecitandola a riconsiderare la legittimitĂ del proprio atto ed, eventualmente, ad annullarlo.
Nel ricorso in autotutela il ricorrente dovrĂ indicare:
â lâatto di cui viene chiesto lâannullamento (totale o parziale) o la revisione;
â i motivi per cui si ritiene tale atto illegittimo e quindi annullabile.
Ed allegare:
â documentazione dimostrativa di supporto;
â copia di un documento di riconoscimento in corso di validitĂ
I casi piĂš frequenti di autotutela si hanno quando lâillegittimitĂ deriva da:
â errore di persona;
â sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi;
â evidente errore logico o di calcolo;
â errore sul presupposto dellâimposta;
â doppia imposizione;
â mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
â mancanza di documentazione successivamente presentata (non oltre i termini di decadenza);
â errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dallâAmministrazione.
Dopo aver esaminato lâistanza e lâatto contestato, lâufficio può provvedere ad annullare o correggere lo stesso oppure a rigettare lâistanza, dandone comunicazione al contribuente e fornendo le motivazioni della propria decisione (ai sensi della legge 241/90 e dei principi ribaditi dallo statuto del contribuente). Oppure se ritiene opportuno, la P.A. può non rispondere. Giova comunque ricordare che, in questâambito, non vige il principio del silenzio assenso e quindi:
â In assenza di un espressa pronunzia lâatto si considera ancora valido e sarĂ opportuno valutare la possibilitĂ di un ricorso giurisdizionale.
-Nel caso di accoglimento lâannullamento dĂ diritto al rimborso delle somme eventualmente giĂ riscosse.
â Nel caso di rigetto, si può invece procedere allâimpugnazione innanzi allâautoritĂ competente.
Tipo documento | Modulistica , |
Numero e data | n. nd del |
Data di pubblicazione | 10 Novembre 2023 |
Oggetto | Con lâistanza in autotutela il cittadino â contribuente può chiedere ad una pubblica amministrazione (ivi compresa lâamministrazione finanziaria) il riesame di un atto che ritiene sia da correggere o annullare. |
Formati | |
Licenze | licenza aperta |