Approvazione del nuovo codice di comportamento del Comune

Dettagli della notizia

Il Comune di Gallicano nel Lazio definisce il proprio Codice di comportamento.

Data:

30 Dicembre 2024

Tempo di lettura:

Descrizione

Ai sensi dell’art. 54, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1, c. 2, D.P.R. n. 62/2013, il Comune di Gallicano nel Lazio definisce il proprio Codice di comportamento, alla cui osservanza sono tenuti i responsabili e i dipendenti dell’Ente, nonché, in quanto compatibile, tutti i collaboratori o consulenti, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di supporto agli organi di direzione politica dell’Ente e i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere nei confronti dell’amministrazione.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 27 dicembre 2024, immediatamente eseguibile agli effetti di legge, è stata approvata la bozza preliminare del nuovo codice di comportamento dell’Ente aggiornato al DPR 13 giugno 2023, n. 81.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione è attivata una procedura aperta al fine di acquisire proposte e/o osservazioni in merito alla bozza preliminare approvata.

Si invitano pertanto le organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni dei consumatori e degli utenti e altre associazioni o forme di organizzazione e in generale tutti i soggetti che operano per conto del Comune e/o che fruiscono servizi prestati dallo stesso a far pervenire entro venerdì 17 gennaio 2025 le proprie proposte e/o osservazioni secondo le seguenti modalità:

  • Consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Gallicano nel Lazio
  • Tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo  gallicanonellazio@pec.it

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Gallicano nel Lazio all’indirizzo mail segretario@comune.gallicanonellazio.rm.it

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzionee per la Trasparenza

Dott.ssa Maria Rosaria De Pasquale

A cura di

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Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è l'assemblea pubblica, rappresentativa di ogni Comune, ente locale previsto dall'art. 114 della Costituzione della Repubblica Italiana. È regolato dal decreto legislativo nº 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". Le materie di competenza del Consiglio sono definite dalla legge. Tra le principali vi sonoː lo statuto dell'ente, il bilancio, il conto consuntivo, il piano urbanistico comunale, il piano delle opere pubbliche e le convenzioni tra gli enti locali. Il Consiglio Comunale è organizzato come di seguito:

  • Presidente del Consiglio Comunale, tradizionalmente individuato come seconda carica istituzionale del Comune dopo il Sindaco, ha autonomi poteri di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, nonché di convocazione del medesimo. È eletto alla prima seduta del Consiglio.
  • Commissioni consiliari, hanno funzioni consultive, o di controllo, di indagine o conoscitive.
  • Gruppi Consiliari, composti da consiglieri di uno stesso orientamento politico.
  • Conferenza dei capigruppo, costituita dai rappresentanti dei vari gruppi consiliari, è presieduta dal Presidente del Consiglio. Ha lo scopo di coordinare e programmare i lavori del Consiglio.
Le sedute possono essere ordinarie, cioè quelle nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche di governo, del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto di gestione. Le altre sono considerate straordinarie. Possono essere pubbliche, oppure segrete, cioè senza pubblico, quando gli argomenti trattati possono ledere la riservatezza delle persone. Il voto dei consiglieri comunali di regola è palese. È segreto nel caso in cui coinvolga persone. Il consiglio comunale rimane in carica per cinque anni a decorrere dalla data dell'elezione (art. 51, comma 1, Tuel); la decadenza si ha in due casi:
  1. variazione di almeno un quarto della popolazione (fusioni di comuni, incorporazione di altro comune, distacco di una frazione) perché il consiglio non può più considerarsi rappresentativo della comunità che lo ha eletto;
  2. dimissioni della metà più uno dei consiglieri (art. 141 comma 1 lett. b n.3 TUEL), dimissioni che devono essere contestuali altrimenti opera la surroga.
Lo scioglimento infine opera per le seguenti cause:
  • quando il consiglio compie atti contrari alla costituzione
  • quando il consiglio commette gravi e persistenti violazioni di legge;
  • nel caso di gravi motivi di ordine pubblico;
  • per dimissioni del sindaco o approvazione della mozione di sfiducia da parte del consiglio nei confronti del sindaco;
  • per decadenza del sindaco a seguito di incompatibilità sopravvenuta, dichiarata dal Consiglio Comunale a completamento del relativo iter (art. 69 TUEL), viene dichiarato lo scioglimento del Consiglio Comunale, ma resta in carica fino al primo turno elettorale utile, fino alle elezioni le funzioni del sindaco vengono svolte dal Vice Sindaco (art. 53 Tuel);
  • mancata approvazione del bilancio entro i termini.

Via Tre Novembre, 7 – 00010 Gallicano nel Lazio (RM)

Ultimo aggiornamento: 28/02/2025, 16:19

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