Bonus nido 2024

Dettagli della notizia

A partire dal 26 novembre 2024, sarà possibile accedere alla piattaforma “EFAMILY” per richiedere i buoni servizio destinati al pagamento delle rette dei servizi educativi nella Regione Lazio per l’anno educativo 2024-2025.

Data:

20 Novembre 2024

Tempo di lettura:

Close up of female and male hands protecting a paper chain family. Top view of two hands form a circle around white paper chain family on wooden table. Family care, insurance and helping hand concept.

Descrizione

A partire dalle ore 15 del prossimo martedì 26 novembre 2024 e fino a esaurimento delle risorse disponibili o al termine ultimo del 30 giugno 2025, si potrà accedere alla piattaforma “EFAMILY” per i buoni servizio finalizzati al pagamento delle rette dei servizi educativi nel territorio della Regione Lazio, relativamente all’anno educativo 2024 – 2025.
Il valore del “buono servizio” corrisponde al valore della retta mensile effettivamente pagata fino ad un massimo di 400 euro mensili, per 11 mensilità. In fase di liquidazione saranno sottratti eventuali ulteriori contributi ricevuti a valere sulla stessa spesa (ad esempio Bonus nido INPS).
Possono presentare domanda coloro che hanno la responsabilità genitoriale di un minore iscritto ad un servizio educativo accreditato o che abbia effettuato richiesta di accreditamento nel territorio della Regione Lazio.

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Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è l'assemblea pubblica, rappresentativa di ogni Comune, ente locale previsto dall'art. 114 della Costituzione della Repubblica Italiana. È regolato dal decreto legislativo nº 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". Le materie di competenza del Consiglio sono definite dalla legge. Tra le principali vi sonoː lo statuto dell'ente, il bilancio, il conto consuntivo, il piano urbanistico comunale, il piano delle opere pubbliche e le convenzioni tra gli enti locali. Il Consiglio Comunale è organizzato come di seguito:

  • Presidente del Consiglio Comunale, tradizionalmente individuato come seconda carica istituzionale del Comune dopo il Sindaco, ha autonomi poteri di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, nonché di convocazione del medesimo. È eletto alla prima seduta del Consiglio.
  • Commissioni consiliari, hanno funzioni consultive, o di controllo, di indagine o conoscitive.
  • Gruppi Consiliari, composti da consiglieri di uno stesso orientamento politico.
  • Conferenza dei capigruppo, costituita dai rappresentanti dei vari gruppi consiliari, è presieduta dal Presidente del Consiglio. Ha lo scopo di coordinare e programmare i lavori del Consiglio.
Le sedute possono essere ordinarie, cioè quelle nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche di governo, del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto di gestione. Le altre sono considerate straordinarie. Possono essere pubbliche, oppure segrete, cioè senza pubblico, quando gli argomenti trattati possono ledere la riservatezza delle persone. Il voto dei consiglieri comunali di regola è palese. È segreto nel caso in cui coinvolga persone. Il consiglio comunale rimane in carica per cinque anni a decorrere dalla data dell'elezione (art. 51, comma 1, Tuel); la decadenza si ha in due casi:
  1. variazione di almeno un quarto della popolazione (fusioni di comuni, incorporazione di altro comune, distacco di una frazione) perché il consiglio non può più considerarsi rappresentativo della comunità che lo ha eletto;
  2. dimissioni della metà più uno dei consiglieri (art. 141 comma 1 lett. b n.3 TUEL), dimissioni che devono essere contestuali altrimenti opera la surroga.
Lo scioglimento infine opera per le seguenti cause:
  • quando il consiglio compie atti contrari alla costituzione
  • quando il consiglio commette gravi e persistenti violazioni di legge;
  • nel caso di gravi motivi di ordine pubblico;
  • per dimissioni del sindaco o approvazione della mozione di sfiducia da parte del consiglio nei confronti del sindaco;
  • per decadenza del sindaco a seguito di incompatibilità sopravvenuta, dichiarata dal Consiglio Comunale a completamento del relativo iter (art. 69 TUEL), viene dichiarato lo scioglimento del Consiglio Comunale, ma resta in carica fino al primo turno elettorale utile, fino alle elezioni le funzioni del sindaco vengono svolte dal Vice Sindaco (art. 53 Tuel);
  • mancata approvazione del bilancio entro i termini.

Via Tre Novembre, 7 – 00010 Gallicano nel Lazio (RM)

Ultimo aggiornamento: 28/02/2025, 15:27

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