Iscrizione e/o cancellazione lista presidenti di seggio 2024

Dettagli della notizia

Gli elettori del Comune che desiderano iscriversi nell’albo dei presidenti di seggio elettorale devono presentare domanda entro il 31 ottobre. L’iscrizione è riservata a chi possiede un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Data:

18 Ottobre 2024

Tempo di lettura:

Descrizione

Tutti gli elettori ed elettrici del Comune che desiderano essere iscritti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale, istituito presso la cancelleria della corte di appello, dovranno presentare domanda al sottoscritto Sindaco entro il 31 ottobre corrente anno.

L’iscrizione nel predetto albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

In relazione al combinato disposto degli artt. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 1, della legge istitutiva dell’albo, sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione:

  • coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
    i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
  • gli appartenenti a Forze armate in servizio;
  • i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
  • i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
  • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo scaricabile di seguito o disponibile presso gli uffici comunali  e presentata secondo una delle seguenti modalità:

  • consegnandola direttamente all’Ufficio protocollo comunale;
  • mediante posta certificata:  gallicanonellazio@pec.it.

Gli elettori, già iscritti nell’albo dei presidenti di seggio, per gravi motivi possono chiedere la cancellazione da detto albo, utilizzando il modello scaricabile di seguito o disponibile presso lo gli uffici comunali

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Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è l'assemblea pubblica, rappresentativa di ogni Comune, ente locale previsto dall'art. 114 della Costituzione della Repubblica Italiana. È regolato dal decreto legislativo nº 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". Le materie di competenza del Consiglio sono definite dalla legge. Tra le principali vi sonoː lo statuto dell'ente, il bilancio, il conto consuntivo, il piano urbanistico comunale, il piano delle opere pubbliche e le convenzioni tra gli enti locali. Il Consiglio Comunale è organizzato come di seguito:

  • Presidente del Consiglio Comunale, tradizionalmente individuato come seconda carica istituzionale del Comune dopo il Sindaco, ha autonomi poteri di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, nonché di convocazione del medesimo. È eletto alla prima seduta del Consiglio.
  • Commissioni consiliari, hanno funzioni consultive, o di controllo, di indagine o conoscitive.
  • Gruppi Consiliari, composti da consiglieri di uno stesso orientamento politico.
  • Conferenza dei capigruppo, costituita dai rappresentanti dei vari gruppi consiliari, è presieduta dal Presidente del Consiglio. Ha lo scopo di coordinare e programmare i lavori del Consiglio.
Le sedute possono essere ordinarie, cioè quelle nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche di governo, del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto di gestione. Le altre sono considerate straordinarie. Possono essere pubbliche, oppure segrete, cioè senza pubblico, quando gli argomenti trattati possono ledere la riservatezza delle persone. Il voto dei consiglieri comunali di regola è palese. È segreto nel caso in cui coinvolga persone. Il consiglio comunale rimane in carica per cinque anni a decorrere dalla data dell'elezione (art. 51, comma 1, Tuel); la decadenza si ha in due casi:
  1. variazione di almeno un quarto della popolazione (fusioni di comuni, incorporazione di altro comune, distacco di una frazione) perché il consiglio non può più considerarsi rappresentativo della comunità che lo ha eletto;
  2. dimissioni della metà più uno dei consiglieri (art. 141 comma 1 lett. b n.3 TUEL), dimissioni che devono essere contestuali altrimenti opera la surroga.
Lo scioglimento infine opera per le seguenti cause:
  • quando il consiglio compie atti contrari alla costituzione
  • quando il consiglio commette gravi e persistenti violazioni di legge;
  • nel caso di gravi motivi di ordine pubblico;
  • per dimissioni del sindaco o approvazione della mozione di sfiducia da parte del consiglio nei confronti del sindaco;
  • per decadenza del sindaco a seguito di incompatibilità sopravvenuta, dichiarata dal Consiglio Comunale a completamento del relativo iter (art. 69 TUEL), viene dichiarato lo scioglimento del Consiglio Comunale, ma resta in carica fino al primo turno elettorale utile, fino alle elezioni le funzioni del sindaco vengono svolte dal Vice Sindaco (art. 53 Tuel);
  • mancata approvazione del bilancio entro i termini.

Via Tre Novembre, 7 – 00010 Gallicano nel Lazio (RM)

Ultimo aggiornamento: 28/02/2025, 14:52

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