Albo Delle Associazioni Comunali

Elenco associazioni comunali iscritte all’Albo:

Associazione Turistica “Nuova Pro Loco” di Galllicano nel Lazio (associazione iscritta di diritto)

N.  1     Nucleo Volontari Protezione Civile “Gallus Canit”

N.  4     ATC – Associazione Tutela del Cittadino APS

 

Guida rapida all'iscrizione all'Albo delle Associazioni

Art. 2
Tipologia

1.  L’iscrizione all’Albo è condizione:

– per accedere a contributi o interventi a sostegno dell’attività annuale ricorrente;

– per il riconoscimento del patrocinio del Comune;

– per accedere a contributi o interventi a sostegno di:

-attività specifiche organizzate in collaborazione con il Comune;

-attività specifiche programmate e non ricorrenti;

-attività specifiche straordinarie;

-per l’utilizzo agevolato ovvero gratuito di attrezzature e materiali, immobili, impianti o strutture comunali, come da apposito regolamento;

-per l’inserimento, in appositi spazi sul sito istituzionale del Comune, di contenuti e dati riguardanti gli enti no-profit e precisamente:

-scheda informativa;

-calendario annuale delle attività;

-singole attività d’interesse generale;

-per stipulare convenzioni al fine di promuovere l’attuazione di programmi d’interesse locale.

 

2.  La concessione di contributi o interventi previsti dal presente articolo è comunque subordinata a quanto previsto dai vigenti regolamenti e avviene in base alla coerenza con gli obiettivi programmati dall’Amministrazione Comunale e compatibilmente con le disponibilità economiche e logistiche del Comune.

 

3.  La concessione di contributi o interventi, come ad esempio la concessione di spazi in immobili, impianti o strutture comunali, per un determinato periodo di tempo, non costituisce alcuna priorità per concessioni successive.

Art. 3
Requisiti per l’iscrizione

1.  Ai fini dell’iscrizione all’Albo possono essere ammessi gli enti no-profit che:

  • perseguano fini e svolgano attività conformi alla Costituzione e alle leggi;
  • siano espressione della comunità locale e abbiano sede e operino nel Comune, svolgendo attività documentata sul suo territorio, ovvero rappresentino la sezione locale di enti nazionali e/o regionali;
  • siano portatori di un interesse collettivo o siano produttori di servizi d’interesse collettivo;
  • svolgano attività per fini di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o di terzi;
  • siano dotati di un atto costitutivo e di uno statuto, redatti con atto notarile o con scrittura privata registrata, che prevedano:

-l’assenza di qualsiasi fine di lucro, lo scopo di natura ideale e non economica e un’organizzazione interna democratica;

-l’elettività e la gratuità delle cariche associative, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini;

-i criteri di ammissione;

-l’obbligo di formazione del bilancio annuale, dal quale risultino i beni, i contributi e i lasciti ricevuti;

-le modalità di approvazione del bilancio da parte degli organi statutari;

-la pubblicità degli albi, dei bilanci e dei registri;

-le modalità di scioglimento;

-l’obbligo di devoluzione del patrimonio da parte degli organi statutari, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale;

  • siano in possesso di codice fiscale;
  • siano in possesso, eventualmente, di partita IVA.

2. Gli enti no-profit iscritti ad albi e/o registri nazionali e regionali e le istituzioni religiose e scolastiche sono iscritti d’ufficio all’Albo, previa presentazione dell’avvenuta iscrizione ai suddetti albi e/o registri, a condizione che abbiano la propria sede legale nel Comune e sempre nel rispetto dei requisiti dell’art 1.

Art. 4
Domanda d’iscrizione e istruttoria

1.  Per l’iscrizione all’Albo gli enti no-profit interessati e che rispettino i requisiti dell’art. 1 e dell’art. 3 preparano e inoltrano, entro il 30 Giugno di ogni anno, richiesta al Sindaco mediante domanda d’iscrizione redatta in carta semplice, sottoscritta dal proprio rappresentante legale e nella quale devono essere riportati:

  • nominativo del rappresentante legale;
  • denominazione (ragione sociale indicata nell’atto costitutivo o, se modificata, nel verbale dell’assemblea);
  • eventuale sigla (facoltativa);
  • indirizzo e recapiti telefonici e fax della sede legale e di quella operativa;
  • eventuale indirizzo di posta elettronica e/o del sito web (facoltativi);
  • dati anagrafici, codice fiscale, indirizzo e recapiti del rappresentante legale;
  • dati anagrafici, codice fiscale, indirizzo e recapiti del supplente del rappresentante legale.

Inoltre, la domanda d’iscrizione deve essere corredata, obbligatoriamente, dai seguenti allegati:

  • copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
  • copia del verbale di nomina del rappresentante legale, se cambiato rispetto a quello previsto dall’atto costitutivo;
  • fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento fronte/retro del rappresentante legale;
  • elenco nominativo di chi ricopre le varie cariche associative;
  • relazione dettagliata che esponga:
    • indicazione di una specifica Area, tra le cinque indicate nell’art. 1;
    • data d’inizio dell’attività sul territorio comunale (non richiesta per gli enti no-profit di rilievo nazionale e regionale);
    • attività svolte, con particolare riferimento a quelle compiute sul territorio del Comune, almeno negli ultimi dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda e con l’indicazione, per ogni attività, di: data/periodo, luogo, breve descrizione e documentazione dimostrativa allegata (avvisi, inviti, locandine, manifesti, recensioni stampa, etc.);
    • eventuali programmi futuri;
    • numero totale dei soci e quello dei soci residenti nel Comune, alla data di presentazione della domanda (non richiesti alle fondazioni);
    • indicazione dell’eventuale iscrizione ad altri albi e/o registri previsti dalla normativa di riferimento;
  • dichiarazione, relativa all’inserimento di contenuti e dati in appositi spazi sul sito istituzionale del Comune, di:
    • autorizzazione alla loro pubblicazione;
    • consenso al loro trattamento, ai sensi degli artt. 13 e 23 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di gestione dell’Albo e degli eventuali procedimenti connessi;
    • impegno a rispettare le condizioni di utilizzo del servizio;
    • assunzione di ogni responsabilità civile e/o penale per contenuti e dati inseriti e pubblicati online;
    • accettazione incondizionata del diritto del Comune a sospendere il servizio e a procedere alla modifica o alla cancellazione di contenuti e dati pubblicati, in caso di non rispetto delle regole sopra indicate e comunque in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità;
    • conoscenza che il servizio d’inserimento di contenuti e dati viene fornito soltanto per il periodo di regolare iscrizione all’Albo;
  • dichiarazione d’impegno a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati sopra dichiarati;
  • dichiarazione di presa visione e accettazione e d’impegno all’osservanza e al rispetto delle disposizioni e dei requisiti del presente Regolamento;
  • dichiarazione di conformità agli originali depositati, delle copie allegate dell’atto costitutivo e dello statuto;
  • copia dell’ultimo rendiconto consuntivo approvato (non richiesta per gli enti no-profit costituiti nell’anno di presentazione della domanda);
  • fotocopia del documento di rilascio del codice fiscale o della partita IVA (se posseduta);
  • fotocopia del modello EAS (richiesta agli enti no-profit tenuti alla compilazione e alla presentazione di tale modello all’Agenzia delle Entrate);
  • fotocopia del provvedimento d’iscrizione ad albi e/o registri nazionali e regionali (se dichiarata);
  • fotocopia del provvedimento di riconoscimento come Organizzazione non Governativa (se dichiarato);
  • fotocopia dell’attestazione d’iscrizione all’Anagrafe unica delle O.N.L.U.S. (se dichiarata).
 

2.  L’inosservanza delle formalità prescritte comporta l’irricevibilità della domanda stessa.

 

3.  La domanda d’iscrizione è valutata, previa istruttoria tecnico-amministrativa, dall’Area A – Direzione Servizi al Cittadino e alle Imprese, che esprime parere motivato sulla sua accoglibilità entro quindici giorni dalla presentazione. Oltrepassato tale termine, fermi restando i requisiti previsti, la domanda s’intende tacitamente approvata.

 

4.  La comprovata iscrizione ad albi e/o registri nazionali e regionali dà diritto all’iscrizione all’Albo, sempre nel rispetto dei requisiti dell’art. 1 e dell’art. 3.

 

5.  Se la domanda è accolta, la Giunta Comunale approva con proprio atto deliberativo l’ammissione e dispone l’iscrizione all’Albo.

Art. 5
Validità e riconferma dell’iscrizione

1.  L’iscrizione ha validità illimitata e la sua riconferma avviene ogni anno.

2.  La riconferma dell’iscrizione non avviene se:

  • non viene tempestivamente comunicata un’eventuale variazione dei dati indicati nella domanda d’iscrizione;
  • viene persa una delle condizioni previste.

Art. 6
Sospensione e cancellazione

1.  L’efficacia dell’iscrizione all’Albo può essere sospesa dalla Giunta Comunale se:

  • – viene dimostrata negligenza nel rispetto del presente Regolamento e dei propri scopi sociali;
  • – viene commessa infrazione di particolare rilevanza.

2.  Sono cancellati dall’Albo, con atto deliberativo della Giunta Comunale, gli enti no-profit per i quali occorra uno dei seguenti casi:

  • grave negligenza o malafede nell’utilizzo dei contributi concessi;
  • condanna per delitto che, per sua natura o gravità, faccia ritenere che siano venuti meno i requisiti per l’iscrizione all’Albo;
  • cessazione dell’attività;
  • richiesta di cancellazione dall’Albo avanzata dagli stessi enti no-profit.

Art. 7
Aggiornamento periodico

1.  L’Albo è aggiornato annualmente, entro il 31 Luglio. Gli enti no-profit già iscritti dovranno comunicare le eventuali cessazioni, modifiche o trasformazioni sopravvenute.

2.  L’Albo è consultabile sul sito istituzionale del Comune.

Interventi annuali:

Art. 23
Domande e proposte per contributi o interventi annuali

1.  Le domande e le proposte per contributi o interventi a sostegno dell’attività annuale ricorrente, devono essere redatte su carta semplice, a firma del rappresentante legale, e presentate entro il 30 Novembre dell’anno precedente.

 

Interventi “una tantum”:

Art. 24
Domande e proposte per contributi o interventi “una tantum”

1.  Le domande e le proposte per contributi o interventi “una tantum” a sostegno di attività specifiche, devono essere redatte su carta semplice, a firma del rappresentate legale, e presentate almeno sessanta giorni prima della data dell’attività specifica. Entro trenta giorni dalla presentazione delle richieste, la Giunta Comunale è tenuta a dare formale riscontro.

2.  Le stesse domande e proposte dovranno essere corredate da:

  • copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
  • bilancio di previsione;
  • relazione illustrativa dell’attività specifica con l’indicazione della relativa data di svolgimento da cui emerga il contenuto e l’importanza della stessa;
  • dichiarazione da cui risulti che l’attività specifica non abbia fini di lucro;
  • budget dell’attività specifica;
  • dichiarazione da cui risulti se siano state richieste e/o assegnate per l’attività specifica sovvenzioni o sponsorizzazioni, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l’importo;
  • idoneo materiale d’informazione relativo in particolare al coinvolgimento d’immagine e promozionale dell’attività specifica proposta;
  • copia del codice fiscale e partita IVA, se richiesta dalle vigenti norme;
  • indicazione della persona abilitata alla riscossione ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento.

3.  Gli enti no-profit regolarmente iscritti all’Albo integrano nella richiesta solo quei documenti non depositati all’atto dell’iscrizione allo stesso Albo o mai presentati al Comune, anche per altre occasioni; per tutti gli altri documenti, già depositati o presentati al Comune, sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva, nella quale si dovranno riportare gli estremi di protocollo o di ricevimento dei precedenti invii e si dovrà dichiarare che tali documenti non hanno subito variazioni.

Finalità, compiti e durata:

Art. 9
Finalità, compiti e durata della Consulta delle Associazioni

1.  Alla Consulta aderiscono, su base volontaria, gli enti no-profit operanti sul territorio comunale e iscritti all’Albo.

2.  La Consulta è priva di scopi politici e a essa non possono aderire associazioni sindacali, movimenti politici, partiti e tutti quelli che difendono interessi economici.

3.  L’Amministrazione Comunale, promotrice della Consulta, partecipa alle sue attività in qualità di osservatrice e mette a disposizione locali e mezzi per il suo funzionamento.

4.  La Consulta:

  • favorisce le attività che si riferiscono ai vari settori in cui operano gli enti no-profit (ambiente, arte, artigianato, attività produttive, commercio, cultura, istruzione, salute, sport, territorio e turismo);
  • incoraggia il coordinamento tra i vari enti no-profit;
  • promuove iniziative per favorire l’organizzazione e lo sviluppo degli enti no-profit, nel rispetto delle autonomie;
  • propone all’Amministrazione Comunale la programmazione annuale entro i trenta giorni precedenti l’approvazione del bilancio comunale, con comunicazione di tale data da parte dell’Area A – Direzione Servizi al Cittadino e alle Imprese.

5.  La Consulta dura in carica cinque anni.

 

Partecipazione alle riunioni:

Art. 10
Partecipazione alle riunioni

1.  La Consulta invita il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri incaricati per gli specifici settori, in base agli argomenti posti all’ordine del giorno, a partecipare alle riunioni che essa terrà.

Assemblea dei delegati:

Art. 12
Assemblea dei Delegati

1.  L’Assemblea dei Delegati, di seguito definita per brevità “Assemblea”, è il massimo organo decisionale della Consulta.

2.  È composta da due delegati (un effettivo e un supplente) designati da ciascuno degli enti no-profit appartenenti alla Consulta. I membri supplenti possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto. In caso di assenza i membri effettivi sono sostituiti dai supplenti con pienezza di diritti. Non sono ammesse altre deleghe. Un membro può rappresentare soltanto uno degli enti no-profit appartenenti alla Consulta. Gli enti no-profit possono sostituire in qualsiasi momento i propri rappresentanti (effettivo e supplente), inviando comunicazione scritta al Coordinatore.

3.  Il Sindaco e il Consigliere incaricato per l’associazionismo sono membri di diritto dell’Assemblea. In caso di sua impossibilità a partecipare all’Assemblea, il Sindaco può delegare un Assessore.

4.  L’Assemblea elegge il Coordinamento. Spetta all’Assemblea determinare le direttive generali e i programmi di attività, esprimere pareri e verificarne l’attuazione da parte del Coordinamento.

5.  La convocazione dell’Assemblea può altresì essere richiesta da almeno i 2/3 dei suoi membri.

6.  Le sedute dell’Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando è presente la metà più uno dei membri aventi diritto di voto; in seconda convocazione è sufficiente 1/3 dei membri.

7.  Le sedute sono presiedute dal Coordinatore. In caso di sua assenza assume la presidenza il Vice Coordinatore o, in sua assenza, un membro del Coordinamento.

8.  La validità delle decisioni è acquisita con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto.

9.  Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche e tutti i cittadini possono assistervi.

 

Coordinamento:

Art. 13
Coordinamento

1.  Il Coordinamento dura in carica cinque anni.

2.  È composto da nove membri di cui uno, di diritto, è il Presidente della locale Pro Loco e gli altri otto sono eletti dall’Assemblea.

3.  Il Coordinamento nomina al proprio interno il Coordinatore, il Vice Coordinatore e il Segretario.

4.  All’interno del Coordinamento sono costituite le seguenti cinque Aree:

  • Ambiente, Territorio e Turismo;
  • Arte, Cultura e Istruzione;
  • Artigianato, Attività Produttive e Commercio;
  • Salute;
  • Sport.

5.  A ogni Area è preposto un componente del Coordinamento quale Referente. La figura di Referente di Area è incompatibile con quella di Coordinatore, Vice Coordinatore, Segretario e Presidente della locale Pro Loco.

6.  Il Coordinamento è lo strumento per realizzare gli orientamenti e le proposte scaturite dall’Assemblea. Non è previsto per questo alcun compenso.

7.  Ai lavori del Coordinamento possono partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco o l’Assessore da lui delegato e il Consigliere incaricato per l’associazionismo.

8.  Tutte le decisioni del Coordinamento sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e per la validità della seduta è necessario che sia presente almeno la metà più uno dei membri del Coordinamento.

9.  Il Segretario cura il deposito di atti e documenti da sottoporre all’Assemblea e cura la redazione e la tenuta dei verbali di ogni seduta, sottoscritti anche dal Coordinatore, in apposito registro. Copia dei verbali resta a disposizione dell’Amministrazione Comunale e dell’Assemblea.

 

Coordinatore, Vice Coordinatore e Segretario:

Art. 14
Ruoli e funzioni del Coordinatore, del Vice Coordinatore e del Segretario

1.  Il Coordinatore è eletto dal Coordinamento, rappresenta la Consulta, ha il potere di firma e diritto di voto. In caso di assenza o impedimento temporaneo viene sostituito dal Vice Coordinatore. È il rappresentante legale della Consulta, ne esercita il potere decisionale e gestionale, coadiuvato dai collaboratori e nel rispetto della dignità e del potere degli altri organi. Convoca e presiede l’Assemblea e il Coordinamento. Caratterizza l’attività della Consulta, esercita e sottopone al Coordinamento, per la delibera, l’attività contrattuale e ogni operazione economica e finanziaria. Dura in carica cinque anni.

2.  Il Vice Coordinatore è eletto dal Coordinamento, dura in carica cinque anni. Sostituisce il Coordinatore in caso di sua assenza o d’impedimento temporaneo. In caso d’impedimento definitivo del Coordinatore, per qualsiasi motivo, il Vice Coordinatore rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell’Assemblea, entro trenta giorni, per l’elezione di un nuovo Coordinamento e conseguentemente di tutte le cariche associative. Ha diritto di voto.

3.  Il Segretario è eletto dal Coordinamento su proposta del Coordinatore, cura il deposito di atti e documenti da sottoporre all’Assemblea e cura la redazione e la tenuta dei verbali di ogni seduta, sottoscritti anche dal Coordinatore, in apposito registro. Ha diritto di voto. La durata in carica coincide con quella del Coordinatore.

Per ogni ulteriore informazione, si rimanda alla lettura integrale del Regolamento Albo e Consulta delle associazioni comunali si rimanda qui.

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