9 Giugno 2023
PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI – PERIODO DI MASSIMO RISCHIO DI INCENDI BOSCHIVI DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2023
Il Sindaco in qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 con propria ordinanza n.21 del 21/05/2023, dispone:
Durante il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre 2023, stabilito di “grave pericolosità” a rischio di incendio boschivo:
1) È fatto divieto, in prossimità dei boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio di Gallicano nel Lazio ed in tutte le aree del Comune a rischio di incendio di vegetazione o di incendio boschivo:
- Accendere fuochi di ogni genere;
- Far brillare mine o usare esplosivi;
- Aprire o ripulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco;
- Usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- Esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata L. 353/2000, se non debitamente autorizzati nei modi previsti dal Regolamento Regionale 7/2005 art. 92, comma 1, punto e);
- Fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- Usare apparecchi a fiamma libera o lettrici che producono faville;
- Compiere ogni operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo d’innesco.
- Mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino alle abitazioni e fabbricati.
2) I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali, con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità pubblica e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all’estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade
e alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.
3) La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà e comunque del centro abitato, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00;
4) I concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l’obbligo mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 10,00;
5) I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare i mezzi agricoli, hanno l’obbligo, durante l’uso, di tenere applicato all’estremità superiore del tubo di scappamento un idoneo dispositivo parascintille;
6) I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione infestante, di larghezza non inferiore a mt. 10,00.
SANZIONI
– Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da € 168,00 a € 674,00 determinata ai sensi dell’art. 29 del codice della strada ss.mm.;
– Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 30 Settembre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a €. 1.032,00 e non superiore ad €. 10.329,00, ai sensi dell’art. 10 della Legge n° 353/21-11-2000 e ss.mm.. a carico degli inadempimenti, verrà nel contempo inoltrata
denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.
– Ogni altra violazione alle disposizioni dell’O.S. n. 21/23, relativamente al mancato rispetto dell’esecuzione degli interventi previsti, che non rientra nelle sanzioni suddette, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs 267/200.
RICORDA
- CHE ad ogni cittadino incombe l’obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi e nelle zone urbane o periferiche;
- CHE chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l’incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
– NUMERO UNICO EMERGENZA PER COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO E CARABINIERI 112
– SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE TEL. 803 555;
– REGIONE CARABINIERI FORESTALE DEL LAZIO STAZIONE DI PALESTRINA TEL. 06/6538630;
– POLIZIA MUNICIPALE DI GALLICANO NEL LAZIO 06/95460188 – 06/87775897;
– COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI GALLICANO NEL LAZIO TEL. 06/95460094

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