Assemblea dei delegati:
Art. 12
Assemblea dei Delegati
1. L’Assemblea dei Delegati, di seguito definita per brevità “Assemblea”, è il massimo organo decisionale della Consulta.
2. È composta da due delegati (un effettivo e un supplente) designati da ciascuno degli enti no-profit appartenenti alla Consulta. I membri supplenti possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto. In caso di assenza i membri effettivi sono sostituiti dai supplenti con pienezza di diritti. Non sono ammesse altre deleghe. Un membro può rappresentare soltanto uno degli enti no-profit appartenenti alla Consulta. Gli enti no-profit possono sostituire in qualsiasi momento i propri rappresentanti (effettivo e supplente), inviando comunicazione scritta al Coordinatore.
3. Il Sindaco e il Consigliere incaricato per l’associazionismo sono membri di diritto dell’Assemblea. In caso di sua impossibilità a partecipare all’Assemblea, il Sindaco può delegare un Assessore.
4. L’Assemblea elegge il Coordinamento. Spetta all’Assemblea determinare le direttive generali e i programmi di attività, esprimere pareri e verificarne l’attuazione da parte del Coordinamento.
5. La convocazione dell’Assemblea può altresì essere richiesta da almeno i 2/3 dei suoi membri.
6. Le sedute dell’Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando è presente la metà più uno dei membri aventi diritto di voto; in seconda convocazione è sufficiente 1/3 dei membri.
7. Le sedute sono presiedute dal Coordinatore. In caso di sua assenza assume la presidenza il Vice Coordinatore o, in sua assenza, un membro del Coordinamento.
8. La validità delle decisioni è acquisita con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto.
9. Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche e tutti i cittadini possono assistervi.
Coordinamento:
Art. 13
Coordinamento
1. Il Coordinamento dura in carica cinque anni.
2. È composto da nove membri di cui uno, di diritto, è il Presidente della locale Pro Loco e gli altri otto sono eletti dall’Assemblea.
3. Il Coordinamento nomina al proprio interno il Coordinatore, il Vice Coordinatore e il Segretario.
4. All’interno del Coordinamento sono costituite le seguenti cinque Aree:
- Ambiente, Territorio e Turismo;
- Arte, Cultura e Istruzione;
- Artigianato, Attività Produttive e Commercio;
- Salute;
- Sport.
5. A ogni Area è preposto un componente del Coordinamento quale Referente. La figura di Referente di Area è incompatibile con quella di Coordinatore, Vice Coordinatore, Segretario e Presidente della locale Pro Loco.
6. Il Coordinamento è lo strumento per realizzare gli orientamenti e le proposte scaturite dall’Assemblea. Non è previsto per questo alcun compenso.
7. Ai lavori del Coordinamento possono partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco o l’Assessore da lui delegato e il Consigliere incaricato per l’associazionismo.
8. Tutte le decisioni del Coordinamento sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e per la validità della seduta è necessario che sia presente almeno la metà più uno dei membri del Coordinamento.
9. Il Segretario cura il deposito di atti e documenti da sottoporre all’Assemblea e cura la redazione e la tenuta dei verbali di ogni seduta, sottoscritti anche dal Coordinatore, in apposito registro. Copia dei verbali resta a disposizione dell’Amministrazione Comunale e dell’Assemblea.
Coordinatore, Vice Coordinatore e Segretario:
Art. 14
Ruoli e funzioni del Coordinatore, del Vice Coordinatore e del Segretario
1. Il Coordinatore è eletto dal Coordinamento, rappresenta la Consulta, ha il potere di firma e diritto di voto. In caso di assenza o impedimento temporaneo viene sostituito dal Vice Coordinatore. È il rappresentante legale della Consulta, ne esercita il potere decisionale e gestionale, coadiuvato dai collaboratori e nel rispetto della dignità e del potere degli altri organi. Convoca e presiede l’Assemblea e il Coordinamento. Caratterizza l’attività della Consulta, esercita e sottopone al Coordinamento, per la delibera, l’attività contrattuale e ogni operazione economica e finanziaria. Dura in carica cinque anni.
2. Il Vice Coordinatore è eletto dal Coordinamento, dura in carica cinque anni. Sostituisce il Coordinatore in caso di sua assenza o d’impedimento temporaneo. In caso d’impedimento definitivo del Coordinatore, per qualsiasi motivo, il Vice Coordinatore rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell’Assemblea, entro trenta giorni, per l’elezione di un nuovo Coordinamento e conseguentemente di tutte le cariche associative. Ha diritto di voto.
3. Il Segretario è eletto dal Coordinamento su proposta del Coordinatore, cura il deposito di atti e documenti da sottoporre all’Assemblea e cura la redazione e la tenuta dei verbali di ogni seduta, sottoscritti anche dal Coordinatore, in apposito registro. Ha diritto di voto. La durata in carica coincide con quella del Coordinatore.